Un pò di Cura Italia, indennità e bonus

di Claudia Pepe

Ed eccoci qui, in data 18 Marzo 2020, è finalmente stato pubblicato il Decreto – Legge n.18 (c.d. Cura Italia)con riportate le misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vedremo, brevemente, alcuni dei provvedimenti, a chi spettano e come richiederli. Ovviamente, la maggior parte dei lavoratori si avvarrà del supporto di un bravo commercialista, ma è sempre bene essere informati!

Intanto, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto ad effettuare un “congelamento” per tutte le procedure di pagamento. Nello specifico tra l’8 Marzo ed il 31 Maggio, sono sospesi TUTTI I PAGAMENTI, nonché l’invio di cartelle esattoriali.

Se , per esempio, avete ricevuto una cartella esattoriale in data 7 Marzo, i 60 giorni per procedere al pagamento od al ricorso inizieranno a decorrere dal 1 Giugno.

Se avete rottamazioni o rateizzazioni in piedi, le rate sospese andranno saldate entro il 30 Giugno, mentre, la rata di Giugno andrà pagata alla scadenza definita (es. rata in scadenza al 3 Giugno, la pagheremo puntuale, mentre avremo tutto Giugno per pagare le altre sospese). Fonte: comunicato stampa del 17.03.2020 A.d.E.R.

Per quanto riguarda la richiesta di indennità da parte dei possessori di Partita IVA, la richiesta è connessa al possesso delle credenziali dell’INPS oppure dello SPID.

Risulta più semplice ottenere lo SPID, tramite le modalità riportate in questo link https://www.spid.gov.it/richiedi-spid#accordion-poste

Non sono ancora state rese note le indicazioni per la richiesta, ma nel frattempo sappiamo che spettano a:

  • Liberi professionisti, titolari di partita IVA in data 23 Febbraio 2020, iscritti alla Gestione Separata (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=45795), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Art.27 del DL Cura Italia
  • Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (Assicurazione generale obbligatoria INPS) e di Enasarco (in seguito ad un chiarimento sull’articolo in questione) ovvero artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata INPS. Art. 28 DL Cura Italia
  • Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali. Non titolari di pensione e non aventi rapporto di lavoro dipendente al 17 Marzo. Art. 29 DL Cura Italia
  • Operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione e che abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nell’arco del 2019. Art.30 DL Cura Italia
  • Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri, versati nel 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a €50.000. Non titolari di pensione e non aventi rapporto di lavoro dipendente al 17 Marzo. Art. 38 DL Cura Italia

Le indennità non sono cumulabili e non spettano:

  • Ai percettori di reddito di cittadinanza
  • Ai professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria.

In ogni caso, agli esclusi dall’indennizzo di €600, inclusi i professionisti iscritti agli ordini, dovrebbe essere istituito un “fondo residuale”, utilizzando quanto accantonato nell’art. 44 DL Cura Italia.

Per quanto riguarda congedi parentali, permessi Legge 104/92 e bonus Baby-sitting

l’INPS sta completando le procedure telematiche per inviare le domande di accesso ai servizi previsti. Come detto prima, sarà necessario avere le credenziali dell’INPS oppure lo SPID.

Seguono le prime indicazioni operative.

Il CONGEDI COVID-19

Si tratta di un congedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi fruibili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 3 aprile.

Le seguenti disposizioni si applicano anche per i figli adottivi, nonché nei casi di affidamento e collocamento temporaneo di minori.

Per i lavoratori dipendenti privati

– Genitori con figli minori di 3 anni possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di congedo parentale già in uso.

  • Genitori con figli che hanno dai 3 ai 12 anni di età: potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.
  • Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS.

Per quanto riguarda i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS il bonus è previsto per:

I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni che potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.

BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19

Erogato dall’INPS e riguarda i genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;

  • anche in caso di adozione e affido preadottivo;
  • oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale;
  • è erogato mediante libretto famiglia

Riconosce fino ad un massimo di 600 euro per famiglia, mentre per gli appartenenti alle seguenti categorie: • Medici; • Infermieri; • Tecnici di laboratorio biomedico; • Tecnici di radiologia medica; • Operatori sociosanitari • al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 può arrivare ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare.

Il bonus baby-sitting non è fruibile in caso di coniuge disoccupato o con reddito di cittadinanza e non può essere richiesto insieme al congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo.

Detto questo, maggiori informazioni sono disponibili attraverso il sito – www.inps.it – il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante).

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